Alcune specie dell’avifauna nostrana, originaria dell’Italia, sono tutelate dal rischio dell’estinzione. La detenzione di queste specie, per lo più appartenenti alla famiglia dei Fringillidae, come ad esempio il cardellino, il ciuffolotto, il frosone, il lucherino, l’ organetto, il verzellino ed il verdone, è regolata dalla Legge 157 del 1992.
All’articolo 2 la legge tutela le popolazioni di uccelli e di mammiferi selvatici viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizione di libertà sul territorio nazionale vietandone la cattura, la vendita e la detenzione. L’allevamento a scopo amatoriale di specie autoctone è invece regolamentato a livello regionale, pur nel rispetto comune del principio per cui è sempre vietata la detenzione di soggetti selvatici prelevati in natura.
Per detenere esemplari selvatici dell’avifauna autoctona non cacciabile ci si deve fornire della debita autorizzazione rilasciata dall’ufficio Servizio di Tutela della Flora e della Fauna della Provincia, Tale autorizzazione viene solitamente concessa ai soli uccelli di allevamento per i quali sia possibile verificare la lecita provenienza attraverso i documenti di cessione piuttosto che per mezzo della fattura/scontrino d’acquisto.
Il negoziante/allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico. L’allevatore inoltre è tenuto a comunicare la nascita dei piccoli che andranno marcati e resi identificabili per mezzo di anellini amovibili.
Dott. Marco Gentile, Medico Veterinario, Albo 1622 Torino.